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  • Immagine del redattoreAvv. Marco Baldacci

Rottamazione-quater al via

Aggiornamento: 8 gen 2023

Riaperta la possibilità per i contribuenti di rottamare le cartelle e le somme affidate all'Agente della riscossione



Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata reintrodotta la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.


I vantaggi

I debiti risultanti dai singoli carichi possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

Una significativa riduzione del debito, dunque, specie per i debiti meno recenti.


Le scadenze

Come per le passate edizioni della rottamazione, non è richiesto il previo pagamento della somma dovuta: il pagamento delle somme residue può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure può essere rateizzato nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2023 con modalità esclusivamente telematiche.


Gli effetti della domanda

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

  5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

  6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis DPR 602/73 (compensazioni e pagamenti della PA);

  7. può essere rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'importo dovuto è comunicato dall'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2023.


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